Quando hai diritto alla tredicesima mensilità e in quali casi potresti perderla. Il congedo, la malattia, le ferie e altre situazioni di assenza legittima possono influire sul pagamento. In questo articolo ti spieghiamo esattamente cosa fare per non rischiare di non riceverla.
La tredicesima mensilità è un diritto previsto dalla legislazione italiana che ogni anno arricchisce il reddito dei lavoratori. Si tratta di una somma aggiuntiva rispetto allo stipendio ordinario, che viene corrisposta generalmente nel mese di dicembre e che equivale a un dodicesimo della retribuzione annuale. Questa mensilità aggiuntiva è stata istituita per supportare le spese natalizie, ma è anche un utile riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno.
Tuttavia, non tutti i periodi di assenza dal lavoro danno diritto a questa somma aggiuntiva, e sono previsti specifici casi in cui il lavoratore non ne ha diritto. È importante quindi comprendere in quali situazioni la tredicesima è dovuta e in quali no, per evitare fraintendimenti tra lavoratori e datori di lavoro: ne ha parlato, in un video pubblicato di recente, il commercialista Massimiliano Allevi.
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Quando spetta la tredicesima
La tredicesima mensilità spetta al lavoratore in caso di assenza per congedo, malattia, infortunio, ferie e altri periodi in cui, pur non lavorando attivamente, il lavoratore ha comunque un rapporto di lavoro in corso. Questi periodi vengono considerati come parte del lavoro effettivo, anche se il dipendente non svolge le sue consuete attività lavorative. In particolare:
- Congedo: Il lavoratore ha diritto alla tredicesima anche se è in congedo parentale o per altre cause legittime. Il congedo, che può essere per maternità o per altre esigenze familiari, non interrompe il diritto alla tredicesima, in quanto il lavoratore è comunque tenuto al versamento dei contributi previdenziali e il rapporto di lavoro non è interrotto.
- Malattia: Se un lavoratore si ammala e non può lavorare, ha comunque diritto alla tredicesima, a meno che non sia assente per un periodo di tempo che supera il limite previsto dalla legge per la conservazione del posto di lavoro.
- Infortunio: In caso di infortunio sul lavoro o fuori dal lavoro, il dipendente ha diritto alla tredicesima, poiché il rapporto di lavoro rimane attivo e il datore di lavoro è obbligato a versare la mensilità supplementare.
- Ferie: Il lavoratore che prende le ferie, essendo un periodo di assenza legittima dal lavoro, ha diritto alla tredicesima, proprio come se fosse lavorativo.
In questi casi, infatti, l’assenza dal lavoro non interrompe il diritto alla tredicesima, poiché si considera comunque un periodo in cui il lavoratore rimane in forza all’interno dell’azienda.
Quando non spetta la tredicesima
Tuttavia, la tredicesima non spetta in alcune circostanze, come quando il lavoratore è in congedo per motivi non retribuiti, in sciopero o quando è in malattia oltre il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dalla legge. In questi casi:
- Permessi non retribuiti: Se il lavoratore è in permesso non retribuito, ovvero un’assenza che non comporta il pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, non avrà diritto alla tredicesima per il periodo in cui non ha lavorato.
- Sciopero: Il lavoratore in sciopero non percepisce la tredicesima, poiché l’assenza dal lavoro in questo caso è volontaria e non giustificata.
- Malattia oltre il periodo di conservazione del posto: La malattia che supera i limiti stabiliti per la conservazione del posto di lavoro (in genere 180 giorni) non dà diritto alla tredicesima, poiché il contratto di lavoro può essere considerato sospeso oltre tale periodo.